Approvato il decreto “salva casa”: il senato dà l’ok definitivo

Il Senato ha dato il via libera finale al decreto legge n. 69/2024, noto come “Salva Casa”, confermando il testo già approvato dalla Camera. La fiducia richiesta dal Governo è stata accettata con 106 voti favorevoli, 68 contrari e un astenuto. L’esame al Senato è stato accelerato e si è concluso in soli due giorni. Il 23 luglio il decreto è stato discusso dalla Commissione Ambiente, che non ha completato il lavoro e non ha votato il mandato al relatore. Il giorno successivo, è passato all’esame dell’Assemblea, dove è stata posta la questione di fiducia dopo la bocciatura della questione pregiudiziale sollevata dal Movimento 5 Stelle. La conversione in legge doveva avvenire entro il 28 luglio.

Le novità introdotte dal decreto

Durante la discussione alla Camera sono state apportate numerose modifiche al decreto. Tra le novità, il decreto prevede la concessione del certificato di agibilità per i “micro-appartamenti” e facilita il cambio di destinazione d’uso con una normativa uniforme, senza differenze tra opere e senza opere. Inoltre, la sanatoria si amplia per includere anche interventi che prevedono un aumento di cubatura.

Cosa cambia con la sanatoria

Il testo estende il campo d’applicazione della sanatoria, permettendo di risolvere le situazioni in cui l’immobile non corrisponde al progetto originale. Fino ad ora, la sanatoria era applicabile solo a difformità parziali; ora, con la legge, anche le variazioni essenziali, come l’aumento di cubatura non autorizzato, possono essere sanate. È previsto un processo semplificato per gli interventi realizzati prima del 1977, a condizione che vengano verificati da un professionista e venga pagata una sanzione.

Modifiche alle tolleranze costruttive

Nel decreto aggiornato, le tolleranze per le differenze tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato verranno applicate a nuovi standard di abitabilità, inclusi i requisiti igienico-sanitari. La scadenza per l’applicazione di queste tolleranze è fissata al 24 maggio 2024. È previsto un margine di errore massimo del 2%, con limiti modificati rispetto ai precedenti: l’altezza minima può scendere fino a 2,35 metri e le superfici minime possono essere leggermente ridotte a 19,5 mq per i monolocali e 27,5 mq per i bilocali. Per le unità inferiori ai 60 mq, sono ammessi margini fino al 6%, con percentuali che diminuiscono per superfici maggiori.

Abrogazione della doppia conformità

Il decreto elimina la necessità di rispettare la doppia conformità per le difformità sostanziali. Questa misura semplifica la sanatoria per le variazioni essenziali e rende il processo più uniforme anche per gli immobili sottoposti a vincoli storici, artistici e ambientali. Inoltre, una nuova norma consente di regolarizzare gli interventi effettuati in parziale difformità rispetto al permesso di costruire.

Recupero dei sottotetti

Il decreto prevede che, per il cambiamento d’uso senza opere, sia necessaria la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), mentre per i cambiamenti che comportano opere sarà necessario un titolo specifico. Per le unità al primo piano o seminterrate, l’adeguamento seguirà le norme regionali che stabiliscono le zone in cui tali interventi sono permessi. Una recente modifica consente di recuperare a fini abitativi i sottotetti, rispettando i limiti e le procedure regionali, anche in deroga alle distanze tra edifici.

Riduzione delle sanzioni

Le sanzioni per gli interventi edilizi non conformi subiscono importanti riduzioni. La multa per le opere realizzate senza Scia o in difformità dalla stessa sarà pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, come calcolato dall’Agenzia delle Entrate. L’importo minimo delle sanzioni è fissato a 1.032 euro e il massimo a 10.328 euro, rispetto al precedente limite di 30.284 euro. Se l’intervento è conforme alle normative urbanistiche ed edilizie sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda di sanatoria, la sanzione oscilla tra 516 e 5.164 euro.

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