Patente a punti in edilizia: chi deve richiederla e chi è esente

La patente a punti in edilizia è un sistema di qualificazione obbligatoria che attribuisce o decurta crediti alle imprese, in base alle misure adottate per garantire la sicurezza nei cantieri. Entrato in vigore il 1° ottobre 2024, questo sistema introduce nuovi requisiti per le imprese e i lavoratori autonomi, ma anche diverse esenzioni e procedure semplificate, per le quali sono stati necessari chiarimenti ufficiali.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato le prime FAQ, mentre il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative. Di seguito, analizziamo i principali aspetti.

Chi è esente dall’obbligo della patente a punti in edilizia

Uno dei dubbi principali riguarda le categorie di imprese esenti dall’obbligo di possedere la patente a punti. La norma non specifica le categorie SOA che danno diritto all’esenzione, limitandosi a menzionare la classificazione. Tuttavia, l’INL ha chiarito che, come indicato nella circolare 4/2024, le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA con classifica pari o superiore alla II sono esenti dall’obbligo della patente, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Autocertificazione della patente a punti: come funziona e per chi è obbligatoria

Durante la prima fase di applicazione della patente a punti, l’INL consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di autocertificare i requisiti necessari. Tuttavia, gli operatori hanno chiesto fino a quando fosse possibile trasmettere questa autocertificazione.

L’INL ha precisato che l’invio dell’autocertificazione è obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 risultino già operativi in cantieri temporanei o mobili. Chi non è operativo in un cantiere al 1° ottobre non è tenuto a inviare la PEC di autocertificazione. Inoltre, se l’impresa o il lavoratore autonomo richiedono la patente a punti attraverso la procedura ordinaria sul portale dell’INL entro la stessa data, l’autocertificazione non sarà necessaria.

Dal 1° novembre, solo le imprese e i lavoratori autonomi che avranno richiesto la patente a punti tramite il portale potranno operare nei cantieri.

Durc e autocertificazione per la patente a punti

Un altro quesito riguarda la possibilità di autocertificare il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) durante la richiesta della patente a punti. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha chiarito che è possibile dichiarare il possesso dei requisiti necessari per ottenere il Durc anche se questo non è stato ancora rilasciato. L’importante è che, al momento della richiesta o dell’autocertificazione, i requisiti siano effettivamente posseduti. Eventuali variazioni successive non influiscono sulla validità della patente a punti già ottenuta.

Patente a punti per imprese con più unità operative

L’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di nominare un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) si applica anche alle imprese con più unità operative. L’INL ha chiarito che, per il rilascio della patente a punti, il legale rappresentante o il lavoratore autonomo devono rispettare i requisiti stabiliti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. Tra questi requisiti, rientrano espressamente la redazione del DVR e la nomina del RSPP, laddove previsto dalla normativa.

Se un’azienda dispone di diverse unità operative e presenta diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti deve essere riferito all’intera azienda: tutti i datori di lavoro devono aver nominato i RSPP e redatto i DVR per le rispettive unità.

Formazione dei datori di lavoro e rilascio della patente a punti

Alcuni operatori hanno evidenziato che, per adempiere all’obbligo di formazione dei datori di lavoro, è necessario un accordo Stato-Regioni che dia attuazione alla norma. In assenza di questo accordo, non è chiaro cosa indicare nell’autocertificazione.

Secondo l’INL, la dichiarazione deve riflettere la normativa vigente al momento della presentazione e, pertanto, in mancanza di un nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà fare riferimento a obblighi che non sono ancora esecutivi.

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