Stop alla compensazione dei bonus edilizi per i debitori dell’Erario: nuove regole da luglio

A partire dal 1° luglio 2024, i titolari di debiti con l'Erario non potranno più compensare i crediti derivanti dai bonus edilizi.

Questa nuova regolamentazione è stata introdotta dal Decreto legge 39/2024, con l’obiettivo del Governo di limitare la pratica della cessione del credito.

Il DL 39/2024 stabilisce che coloro che hanno debiti superiori a 10.000 euro con l’Erario vedranno sospesa la possibilità di utilizzare i crediti di imposta legati ai bonus edilizi, fino a copertura dell’importo dovuto. Questo divieto si applica ai debiti documentati tramite iscrizioni a ruolo per tasse statali e oneri aggiuntivi, comprese le iscrizioni a ruolo o le somme affidate agli agenti di riscossione per atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, per i quali sono scaduti i termini di pagamento senza che siano stati disposti provvedimenti di sospensione o accordi di rateizzazione non decaduti.

La sospensione inciderà sull’ammontare dei crediti disponibili nella piattaforma telematica, equivalente ai debiti del titolare dei crediti. Le specifiche procedure operative saranno definite in un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il DL 39/2024, tuttavia, non modifica le condizioni di utilizzo delle quote annuali o il divieto di compensazione per debiti superiori a 100.000 euro. Questi debiti includono le somme dovute per tasse statali, oneri aggiuntivi, e somme affidate alla riscossione, oltre a quelle derivanti da atti di recupero emessi dall’Agenzia delle Entrate. Non sono considerati i piani di rateizzazione in corso, ma il divieto di compensazione non si applica se una parte del debito viene saldata, riducendo il totale a meno di 100.000 euro.

Importante notare che il divieto non interessa i crediti relativi a contributi previdenziali, assistenziali, o ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che possono essere compensati anche da chi ha debiti con l’Erario.

Il decreto mantiene invariate le regole sull’autocompensazione di debiti e crediti con l’Erario, vietata per debiti superiori a 1.500 euro.

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